museruola
Lo scopo della norma vigente è quello di avere il cane sempre sotto il controllo del conduttore(art.1 d.l.), ecco perché va sempre portato con un guinzaglio non più lungo di 1,5mt, qualsiasi sia la taglia o la razza dell’animale(art.1 punto 3a d.l.).
Non c’è più una lista dei cani pericolosi, ma quelli che si dimostrano tali con aggressioni, danneggiamenti o comportamenti vengono iscritti nel registro dei cani morsicatori dell’usl veterinaria e per loro oltre il guinzaglio diviene sempre obbligatoria la museruola e l’assicurazione (art.3 d.l.)
Solo nei locali pubblici e nei mezzi pubblici la museruola è obbligatoria per tutti i cani e va associata al guinzaglio (regolamento di polizia veterinaria richiamato dal d.l.).
Va comunque sempre portata con sé poiché l’autorità cioè le forze dell’ordine, ma non i singoli cittadini, possono chiedere di farla indossare nei luoghi ad alta densità di persone come fiere, mercati, stazioni etc, se ritengono vi sia pericolo per la gente(art.1 punto3).
Alcune parti del decreto che ci interessano
Art. 1.
1 Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
a. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
c. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d. acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
e. assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
Art. 3
1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria", a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi Veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
2. I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
3. I Servizi Veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.
4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.