Ordinanza Ministro della Sanità sui cani pericolosi [testo integrale]

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Vega boxer
00lunedì 15 gennaio 2007 19:54
Ordinanza 12 12 2006 Ministero Salute Livia Turco Turcata


MINISTERO DELLA SALUTE
Atto originale completo ORDINANZA 12 dicembre 2006
Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione di cani. (GU n. 10
del 13-1-2007)



IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il regolamento di polizia
veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n.
833; Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli
animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987,
firmata anche dall'Italia; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge
quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo,
in particolare l'art. 1 che stabilisce che lo Stato promuove e
disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di
crudelta' contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed
animale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio
2003, che ratifica l'accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della
salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in
materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
Considerato che l'uso di collari elettrici o altri congegni atti a
determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e
sofferenza e puo' provocare reazioni di aggressivita' da parte degli
animali stessi, l'impiego di tali strumenti si configura come
maltrattamento e chiunque li utilizzi e' perseguibile ai sensi della
legge 20 luglio 2004, n. 189;

Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare, in attesa
dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia,
disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

Ordina:

Art. 1. 1. Sono vietati: a) l'addestramento inteso ad esaltare
l'aggressivita' dei cani; b) l'addestramento inteso ad esaltare il
rischio di maggiore aggressivita' di cani appartenenti a incroci o
razze di cui all'elenco allegato; c) qualsiasi operazione di selezione
o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare
l'aggressivita'; d) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come
definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un
cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare: i) il
taglio della coda; ii) il taglio delle orecchie; iii) la recisione
delle corde vocali; 2. Il divieto di cui al punto 1 lettera e) non si
applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina
veterinaria.



Art. 2. 1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a
quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del
regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo
di: a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano
nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; b) applicare la
museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui
pubblici mezzi di trasporto.

2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all'elenco
allegato devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani
sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia
quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto
3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si
applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani
guida.


Art. 3. 1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1,
comma 1 lettera b) ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione
sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile
aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di
responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.



Art. 4.
1. L'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare
scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e puo'
provocare reazioni di aggressivita' da parte degli animali stessi.
Pertanto l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento
e chiunque li utilizzi e' perseguibile ai sensi della legge 20 luglio
2004, n. 189.



Art. 5. 1. Si definisce cane con aggressivita' non controllata
quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere
l'integrita' fisica di una persona o di altri animali attraverso un
comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore
dell'animale. 2. I servizi veterinari tengono aggiornato un archivio
dei cani morsicatori e dei cani con aggressivita' non controllata
rilevati, nonche' dei cani di cui all'elenco allegato al fine di
predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela della
incolumita' pubblica. 3. L'autorita' sanitaria competente, in
collaborazione con la Azienda sanitaria locale stabilisce: a) i criteri
per la classificazione del rischio da cani di proprieta' con
aggressivita' non controllata con i relativi parametri per la
rilevazione; b) i percorsi di controllo e rieducazione per la
prevenzione delle morsicature; c) l'obbligo per i proprietari dei cani
cui al comma 1 di stipulare una polizza di assicurazione per la
responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;
d) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il
rischio di morsicature. 4. E' vietato acquistare, possedere o detenere
cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del
presente articolo: a) ai delinquenti abituali o per tendenza; b) a chi
e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza
personale; c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non
definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il
patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; d) a
chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di
cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice
penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004,
n. 189; e) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabilitati
per infermita'. 5. Il proprietario o il detentore di un cane di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente
articolo che non e' in grado di mantenere il possesso del proprio cane
nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza deve
interessare le autorita' veterinarie competenti del territorio al fine
di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di
gestione dell'animale stesso ivi compresa la valutazione ai sensi
dell'art. 2, comma 6 legge 14 agosto 1991, n. 281. 6. La presente
ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di
Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.


Art. 6. 1. Le violazioni delle disposizioni della presente
ordinanza sono sanzionate dalle Amministrazioni competenti secondo i
parametri territoriali in vigore. La presente ordinanza e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per
un anno a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma,
12 dicembre 2006 Il Ministro: Turco Registrata alla Corte dei conti il
30 dicembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei
servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 365








ALLEGATO

Allegato Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di
aggressivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera b, della presente
ordinanza: American Bulldog; Cane da pastore di Charplanina; Cane da
pastore dell'Anatolia; Cane da pastore dell'Asia centrale; Cane da
pastore del Caucaso; Cane da Serra da Estreilla; Dogo Argentino; Fila
brazileiro; Perro da canapo majoero; Perro da presa canario; Perro da
presa Mallorquin; Pit bull; Pit bull mastiff; Pit bull terrier; Rafeiro
do alentejo; Rottweiler; Tosa inu.
theobaldo
00martedì 16 gennaio 2007 09:38
pensa la coincidenza..
proprio stamattina ho letto il trafiletto sul giornale e volevo chiedere ulteriori delucidazioni proprio a voi.
Quindi niente più boxer col mozzicone?
però,se ho ben capito niente obbligo di museruola se è al guinzaglio?

mi piacciono da morire gli orecchioni penduli ma i coduti? ho ancora un pò di perplessità [SM=g27835]
kimmik
00martedì 16 gennaio 2007 10:08
2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all'elenco
allegato devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani
sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia
quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto
quindi ovunque?????? :surprise
veramente impossibile! [SM=x1153449]
paolosa
00martedì 16 gennaio 2007 10:40
Finalmente e' arrivata!!!!!!!!!!
Sono veramente triste all'idea che alcune razze per come le conosciamo noi siano definitivamente MORTE anche in Italia per una sana done di perbenismo, di falso animalismo e di illecito IDEOLOGICO.
Non voglio scatenare una reazione a catena sulla discussione sul giusto o sbagliato (tutti hanno le proprie convinzioni...e non devono per forza essere più sbagliate delle mie...), ma questa legge pone (a mio parere) una seria ipoteca anche sulla futura selezione per come la conosciamo noi....in cui "animalisti" (perche' quelli proprio non fanno il bene dei cani con leggi come queste) si sentono in grado di definire come deve essere un cane, che carattere deve avere, come deve comportarsi, mettendo in serio pericolo il futuro di "razze canine" che amiamo e che sono state selezionate per compiere un determinato lavoro...che e' quello della difesa....
Il delirio si raggiunge alla fine quando viene sancito chi puo' tenere un rot, come se corsi, mastini, PT, ecc.. ecc... siano meno pericolosi se "debitamente" punzecchiati....per non parlare di come le amputazioni siano equiparate al TAGLIO DELLE CORDE VOCALI.....senza fare nemmeno una piccola menzione alla DIGNITA' e al rispetto dell'animale..

Oggi per me e' una gionata molto triste...perche' so' che tra un paio d'anni, teste , espressioni, come queste...saranno solo un ricordo


paolosa
00martedì 16 gennaio 2007 11:39
Re:

Scritto da: paolosa 16/01/2007 10.40
Finalmente e' arrivata!!!!!!!!!!
Sono veramente triste all'idea che alcune razze per come le conosciamo noi siano definitivamente MORTE anche in Italia per una sana done di perbenismo, di falso animalismo e di illecito IDEOLOGICO.
Non voglio scatenare una reazione a catena sulla discussione sul giusto o sbagliato (tutti hanno le proprie convinzioni...e non devono per forza essere più sbagliate delle mie...), ma questa legge pone (a mio parere) una seria ipoteca anche sulla futura selezione per come la conosciamo noi....in cui "animalisti" (perche' quelli proprio non fanno il bene dei cani con leggi come queste) si sentono in grado di definire come deve essere un cane, che carattere deve avere, come deve comportarsi, mettendo in serio pericolo il futuro di "razze canine" che amiamo e che sono state selezionate per compiere un determinato lavoro...che e' quello della difesa....
Il delirio si raggiunge alla fine quando viene sancito chi puo' tenere un rot, come se corsi, mastini, PT, ecc.. ecc... siano meno pericolosi se "debitamente" punzecchiati....per non parlare di come le amputazioni siano equiparate al TAGLIO DELLE CORDE VOCALI.....senza fare nemmeno una piccola menzione alla DIGNITA' e al rispetto dell'animale..anzi, promettendone la soppressione a discrezione del servizio veterinario (bhe, alla faccia dell'animalismo!!!!)

Oggi per me e' una gionata molto triste...perche' so' che tra un paio d'anni, teste , espressioni, come queste...saranno solo un ricordo



Framac.
00martedì 16 gennaio 2007 11:56
quoto, riquoto e straquoto paolosa


mi spiace ancor di più per tutte le persone che posseggono un cane della lista
kichi3
00martedì 16 gennaio 2007 11:59
Roma...
Piu' severe da oggi le regole per chi possiede cani, in particolare quelli pericolosi. E' stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, l'ordinanza varata dal ministero della Salute prima di Natale. Nel regolamento, che porta la data del 12 dicembre 2006, restano in vigore le regole introdotte dai precedenti regolamenti dei ministri Girolamo Sirchia e Francesco Storace, vale a dire il divieto di addestramento teso ad esaltare l'aggressivita' dei cani e delle operazioni di selezione o l'incrocio tra razze canine con lo scopo di svilupparne l'aggressivita', e la sottoposizione dei cani al doping. Rimangono anche l'obbligo per chi possiede un esemplare appartenente alle 17 razze ''pericolose'' (tutte confermate dalle nuove norme) di applicare al cane museruola e guinzaglio nei locali pubblici, e di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni causati a terzi.

Tra le novita' introdotte, invece, il divieto di taglio di coda, orecchie e corde vocali per tutti i cani e la proibizione dell'utilizzo di collari elettrici, considerati ''fonte di paura e sofferenza'' per gli animali; ma viene introdotto anche l'obbligo per i possessori di cani delle razze considerate pericolose che non sono in grado di garantire la sicurezza, di avvertire le autorita' veterinarie, che possono arrivare anche a decidere la soppressione dell'animale. Il nuovo regolamento rischia di suscitare polemiche : Donatella Poretti, deputato della Rosa nel Pugno, parla di ''norma razzista'', e sostiene che ''non esistono cani pericolosi perche' di questa o quella razza, ma solo padroni che addestrano i propri cani perche' diventino pericolosi''. Dello stesso tono il commento di Grazia Francescato dei Verdi, secondo cui la lista e' ''punitiva nei confronti dei cani, mentre e' necessario fermare i loro padroni''.

Critiche nei confronti del provvedimento anche le associazioni animaliste: secondo Ciro Troiano, responsabile SOS Maltrattamenti della Lav,''Con questa Ordinanza, per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico, si arriva a prevedere l'abbattimento dei cani in base alla razza di appartenenza e non piu' solo in base al loro stato di salute o comportamentale, e cio' rappresenta un grave e pericoloso capovolgimento normativo''. Pur accogliendo con favore la proibizione dei collari elettrici, anche l'Enpa si dichiara contraria alla discriminazione in base alla razza: ''Sono gli animali umani - si legge nella nota della Protezione Animali - a insegnare l' aggressivita' agli animali che, se vengono cresciuti in un clima sereno, tendono a sviluppare un' indole naturalmente socievole con persone e con i loro simili''.


è un'articolo ansa
paolosa
00martedì 16 gennaio 2007 12:20
Quindi i corsi per attacco e difesa...sono ILLEGALI ????
MaraPoldo
00martedì 16 gennaio 2007 13:14
Io non mi esprimo nel merito delle amputazioni ( perchè seriamente non riesco a dare un giudizio preciso),la questione è che questa non è una legge fatta e finita,ma l'ennesimo decreto con durata di un anno.

Possibile che non si possa discutere in parlamento di una legge seria e fatta con l'ausilio di chi ne capisce qualcosa?

Menomale che tra un pò me ne vado da sto postaccio in cui vivo dove tutti i cani sopra i 10 kg di peso son considerati pericolosi e cattivi,perchè prevedo liti furibonde con gli ignoranti che faranno riferimento a questo decreto per insultare il mio cane e con i vigili urbani che non sanno la differenza tra un boxer e un terronova [SM=g27812]
kichi3
00martedì 16 gennaio 2007 15:32
ecco l'intervento per intero dell'on. Donatella Poretti della Rosa nel Pugno
Un appello urgente e accorato al ministro della Salute Livia Turco, perche'
modifichi l'ordinanza uscita oggi in Gazzetta Ufficiale "Tutela
dell'incolumita' pubblica dall'aggressione di cani". Dopo anni
dall'ordinanza dell'ex ministro Sirchia dettata dall'emergenza giornalistica
di cani che aggredivano gli uomini, oggi siamo tornati al punto di partenza:
obbligo di guinzaglio e museruola per i cani di una lista di razze
considerate potenzialmente aggressive!

L'ordinanza Sirchia fu disattesa da tutti, la lista delle razze dei cani fu
accorciata e l'obbligo contestuale di museruola e guinzaglio venne levato
perche' da piu' parti fu segnalata l'assurdita' di una norma razzista,
violenta e inutile: non esistono cani pericolosi perche' appartenenti a
questa o quell'altra razza, ma solo padroni pericolosi che addestrano i loro
cani perche' divengano pericolosi, e questo puo' succedere per un barboncino
come per un pit bull. Non e' la genetica che determina i comportamenti, ne'
negli uomini ne' nei cani!! Chi pensa e legifera pensando invece alla
genetica, e' un razzista che fa una norma razzista!!

Oggi siamo tornati a quel provvedimento iniziale, la lista dei cani
potenzialmente aggressivi e' come sempre discutibile non essendoci ad
esempio ne' il cane corso, ne' l'American Staffordshire, parente stretto del
pit bull, o il pastore maremmano.

Nell'ordinanza e' la razza al centro della criminalizzazione, occorrerebbe
invece guardare all'illuminante esperienza della California, dove e'
illegale fare leggi a livello delle citta' e delle contee il cui oggetto
siano le razze dei cani.

E' utile invertire il ragionamento. La tutela pubblica puo' arrivare solo
dopo quella del cane! Unica nota positiva dell'ordinanza e', infatti, quella
in cui si vieta il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali,
nonche' l'uso dei collari elettrici.

Ministro Turco, ci ripensi, modifichi subito un provvedimento dannoso per il
cane e inutile per la tutela dell'uomo!

Per mio conto, preannuncio che da oggi in poi non rispettero' la legge
ritenendola ingiusta, e al mio pit bull Leon, che sara' al mio fianco al
guinzaglio, accanto al passeggino con mia figlia di dieci mesi, non apporro'
un ulteriore strumento di tortura come la museruola.
amelialastrega
00martedì 16 gennaio 2007 16:51
Ma che furbettini!!!!!
Ma che super mega furbettini ....mettono insieme due o tre cose diverse in modo da dividere ed imperare di nuovo!!!1
Ma che ci azzecca la chirurgia cosiddetta estetica con le razze pericolose e le museruole o con i collari elettrici??????
Ma che vadano a cagher!
Comunque....propio ora che avevo deciso di far tagliare le corde vocali ad Ambra.....mi hanno fregato....hi hi hi hi hi hi hi
paolosa
00martedì 16 gennaio 2007 16:56
Io prenoto già da ora il primo bel maschio che vi nasce con la coda ritorta, lo faccio amputare con un bel certificato veterinario.....e forse me lo fanno pagare anche meno [SM=x1153384] [SM=x1153384]

Come consideravo con fra...io vorrei proprio vedere da qui' a un ano, quanti rot/pit si troveranno in canile abbandonati per gente che non vuole fare l'assicurazione....roba da matti
elisa masutti
00martedì 16 gennaio 2007 17:54
OPLALLA'..ECCOLA QUA'!!! [SM=x1153403]
Posso dire due cose.. [SM=x1153404]
Uno che schifo fare la lista dei cani pericolosi :fac2: [SM=x1153475] ...e allora perchè non mettere l'akita tra questi? visto che è un cane molto nevrile? :sgnak
E perchè no anche i pastori belga...no??? [SM=x1153410]
perchè un pitbull è più pericoloso di un amstaff?o di un pastore tedesco??? [SM=x1153399]
Bohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh [SM=x1153413]
questo dovrebbero spiegarmelo.. [SM=x1153480]
Altra bellissima cosa..le corde vocali.. [SM=x1153463]
Trovo che come amputazione sia uguale alla coda..vero???!! :duesuuno
O mi sbaglio.. [SM=x1153465]
In fin dei conti chi ha tagliato le orecchie per 100 anni lo ha fatto apposta epr far soffrire il proprio cane..ed è da apragonare a quello che gli taglia le corde vocali per non sentirlo abbaiare.. [SM=x1153477] [SM=x1153449]
Non capirò mai..
Ma perchè uno non può fare come cavolo gli pare con la coda e le orecchie???
Io non sono ne a favore ne contro..vorrei solo capire perchè uno non può decidere.. [SM=x1153452]
E' come se adesso vietassero la riproduzione del bulldog, perchè ha problemi respiratori, o quella dei pincher perchè troppo piccoli e dorante il parto molte cagnine muoiono.. [SM=x1153459]
Siamo in Italia [SM=x1153458] e un collare con l'elettricità è paragonato ad un'amputazione della coda..
Almeno fosse stato buttato giù meglio.... :leggi
bohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh..aspettiamo i primi caduti in guerra.. [SM=x1153460] i cani abbandonati perchè l'assicurazione costa troppo, oppure perchè ora è un cane a tuti gli effetti pericoloso, e non può più vivere in casa... :surprise
Vabbè và...che me ne stò zitta... [SM=x1153435]
Vega boxer
00martedì 16 gennaio 2007 19:39
Non mi tocca per nulla l'ordinanza, la trovo migliore di quella di Sirchia, alla quale per la cronaca avevo fatto ricorso al TAR, vincendo.
Guinzaglio e museruola sono obbligatori per tutti i cani nei luoghi pubblici dal 1958... pochi rispettano la Legge, ma tant'è che c'è.
Per le amputazioni il mio punto di vista è noto.
I collari elettrici li brucerei.
Le cose che mi lascia allibita, scioccata e amareggiata è questa:
se hai
un cane pericoloso e non lo sai gestire puoi andare a "valutare l'art..2 ,
comma 6, legge 14 agosto 1991 n.281".
Il quale dice che i cani "possono essere soppressi in modo
esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari soltanto se
gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosita".



paolosa
00mercoledì 17 gennaio 2007 08:23
azz...paoletta, stavolta non posso dire....sono d'acordo con te...mentre sono MOLTO d'accordo su quello detto a da baba...e mi spiego...
1) E' allucinante che un'ordinanza che dovrebbe essere a favore degli animali abbia nel titolo la frase "Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione di cani"
2) E' allucinante che si sancisca il sequestro e la soppressione di cani che i proprietari non sono in grado di gestire (sopprimiamo di proprietari...cosa centrano i cani?????)
3) E' allucinante che sia OBBLIGATORIA l'assicurazione civile solo per alcune razze...(scusa ma se il mio barboncino scappa in strada, fa cadere per terra una in bicicletta che batte la testa e muore....non e' altrettanto pericoloso???)
4) E' allucinante che si definisca quale razza e' pericolosa e quale no, e non mi ripeto nella distinzione di razze, ma nel mio paese una signora e' stata uccisa e semi mangiata dal suo doberman
5) E' allucinante che si identifichi come aggressività incontrollata anche solo la minaccia di ledere...anche perche' visto che in Italia la legge tutela la persona e non il patrimonio, se un ladro entra nel mio cortile e il mio cane lo assale....rischia la soppressione lui e io la condanna al risarcimento dei danni? So che e' già cosi' ma questa ordinanza rafforza la legge
6) E' allucinante che questa ordinanza contenga di tutto e di piu' in un minestrone che non ha ne capo ne coda, ma diciamola tutta, si limiti ad accogliere le pressioni di chi voleva l'adeguamento europeo al divieto di amputazioni, senza soddisfare nemmeno questi ultimi (il che e' tutto dire...)

Infine e' allucinante che non ci sia ancora una norma che tuteli I DIRITTI degli animali come sanciti dalla Comunità Europea, in cui siano PER LEGGE garantiti il diritto alla dignità e al rispetto di TUTTI gli animali, da quelli d'affezione a quelli da "carne"...al diritto di essere trattati nel pieno riepsetto della loro natura, indole, istinto, ecc....Che sia tollerato che uno compri un cane e poi lo porti al canile a spese della società, o che peggio ancora lo abbandoni e questo sempre e solo NEL MIGLIORE DEI CASI....
Che sia tollerata la SPERIMENTAZIONE sugli animali, condannandoli ad una vita breve e molto dolorosa ( e ti assicuro, so di cosa parlo, visto che frequentavo una ragazza che faceva ricerca biomedica, e ho visto come viene operato un topolino al cervello.......)

Mi dispiace, se a te soddisfa, a me lascia l'amaro in bocca di un'altra occasione persa [SM=x1153449]
paolosa
00mercoledì 17 gennaio 2007 09:19
ho sbagliato intendevo che sono d'accordo su quanto inserito da amelia [SM=g27819] ..ma perche' in questa cartella non si possono mod/canc i messaggi?
amelialastrega
00mercoledì 17 gennaio 2007 10:46
Come direbbe la Litizzetto...." Liviaaaa.....Livia.....scusa, ma che pastrocchio ci combini? [SM=x1153383] Non ti ha insegnato nulla il Sirchia? [SM=g27812] "
Non ci sono santi, i ministri della Salute farebbero meglio a pensare ai ratti negli ospedali e ai tiket al pronto soccorso, [SM=x1153384] i cani li lascino gestire a qualcuno di più.....preparato! [SM=x1153389] [SM=x1153389] [SM=x1153389] [SM=x1153389] [SM=x1153389] [SM=x1153389] [SM=x1153389]
Comunque......l'altro ieri Marimbi ha scodellato...e i suoi bimbi saranno quindi coduti, io serena...... [SM=x1153409] per tutto il resto....invoco l'intervento di Eminems....o del suo Capo....solo a loro ci possiamo affidare!(sempre detto alla Litizzetto!) [SM=x1153403] [SM=x1153403] [SM=x1153403] [SM=x1153403] [SM=x1153403] [SM=x1153403] [SM=x1153403] [SM=x1153403]
Vega boxer
00mercoledì 17 gennaio 2007 11:55
1)l'odinanza non è affatto a tutela dell'animale, dalla prima ordinanza del 2003 è sempre stata a tutela della salute pubblica... in 2 parole per diminuire i costi alle aziende sanitarie.

2) lo stesso punto lo trovo orripilante

3) non so voi, ma io non ho avuto bisogno di nessuna ordinanza per fare l'assicurazione ai cani, non ho bisogno che un ministro qualsiasi mi dica che avendo un cane ho una responsabilità verso gli altri, che poi la mettano obbligatoria solo per alcune razze, è orripilante, com'è orripilante la lista stessa.

3) la lista (nel post prima l'ho dimenticata [SM=x1153474] ) la trovo orrenda, perchè TUTTI i cani sono potenzialmente pericolosi.
4) l'articolo dice si definisce cane con aggressivita' non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrita' fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale. E' sbagliato???

La Legge a tutela degli animali non ha nulla a che vedere con questa ordinanza, comunque già dal 2004 la Legge si è inasprita e c'è più tutela per gli animali, ti incollo il testo della Legge:
Legge 20 luglio 2004, n.189
"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"


pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004



Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:
"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime".

2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più grave reato".

3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".



Art. 2.

Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)

1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1



Art. 3.

(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)

1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno":

2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 4.

(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".

2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.

3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727".



Art. 5.

(Attività formative)

1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.



Art. 6.

(Vigilanza)

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale.

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.



Art. 7.

(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.



Art. 8.

(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.

2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.

3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.



Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Non mi pronuncio sulla sperimentazione, ne so poco, e in alcuni casi nel passato è servita a salvare tantissime vite.

bababiggy
00mercoledì 17 gennaio 2007 12:18
Questa volta sono proprio io, baba…… [SM=g27828]
Non saprei dire se sono ancora troppo tedesca o se sono già troppo italiana o se è il miscuglio di tutte due con la mia ‘ testa ‘ poi che rende la mia opinione al riguardo un poco……’ stramba ‘, va beh, poco importa.
Un ordinanza può ‘ cambiare ‘ anche dall’ oggi al domani e può anche ‘ cadere ‘, si può fare anche ‘ ricorso ‘.
Un ordinanza di un ministero specifico non può che rivolgersi che a chi è ‘ oggetto ‘ di questo ministero .
Per una LEGGE invece, spesso, subentrano i pareri e le ‘ approvazioni ‘ ( o le ‘ bocciature ) di più ministeri prima che diventa tale. Una LEGGE dovrà essere il più dettagliata possibile, tenere conto di mille sfumature, di mille possibilità di casi dei specifici casi . Spesso sono le ordinanze e le reazioni ad esse, rincorsi, manifestazioni a favore e/o contro che poi, con il passare del tempo ' fanno arrivare ' ( o cambiare ) una legge. A volte, per fare una nuova legge, è necessario ‘ disdire ‘ ( cancellare e/o cambiare ) una già esistente ( magari incompleta oppure vecchia bacucca ). A volte subentrano anche altri ‘ accordi ‘ ecc. ecc.. Qualche rare volte si arriva, con il passare dei anni, da un ordinanza ad una legge e magari, rarissime volte, da una legge fino alla costituzione.

Detto ciò, in maniera molto semplicistica, senza chilometri di elenchi, ed ovviamente ed esclusivamente per come la vedo io, da un ordinanza, che ci piaccia oppure no, non ci possiamo aspettare altro. A me pare solamente chiaro e lampante con questo andazzo che, prima o poi, ci sarà una legge per i cani cosiddetti pericolosi ed un'altra legge che dovrà necessariamente portare delle specifiche ( dei dettagli ) a quella sui maltrattamenti degli animali oppure, chi lo sa, ci potremmo anche trovare con una legge in difesa degli animali. Se, e ripeto SE, fosse cosi…….allora ci potremmo, chi lo sa, trovare anche con delle ‘ indicazioni ‘ sui problemi di parto e/o respiratorie che ha nominato Elisa; magari si dovrebbe fare più attenzione alle narici più o meno aperti oltre che alla lunghezza della ‘ canna ‘ . Una LEGGE in difesa degli animali dovrebbe anche contenere indicazioni inerente alla salute mentale dei cani, mica si difendono gli animali soltanto controllando la displasia.
Magari ci potranno essere cosi anche indicazioni sul trattamento degli animali usati in sperimentazione ma scordiamoci che tolgono la sperimentazione sui animali. Tanto quanto ritengo sia utopistico pensare/ sperare che vietano il modo in cui alcuni animali vengono ammazzati per motivi religiosi. Una legge apre poi tante altre ‘ questioni ‘ inerenti alle varie responsabilità di singoli casi.

Detto ciò, per evitare che arrivano inutili discussioni su ste benedette code dei cani:
il mio primo coda lunga è nato nel settembre del 2000, a Standard NON ancora cambiato/ratificato dalla FCI. Ho l’ ultima cucciolata nata nell’ estate del 2006 tutta integra. Ho dato dei cani amputati nel mezzo ( tra il 2000 ed il 2006 ) in Germania che hanno fatto tranquillamente lo ZTP, lavorano e sono pure andati in riproduzione ( ‘ producendo ‘ ovviamente cuccioli integri, come da legge tedesca ) , punto.

Dulcis in fondo.......................per quanto riguarda elenchi di ' razze ' / incroci ecc. ecc. ' timbrati ' pericolosi mi sembra proprio di rivedere un film già visto, triste, tristissimo.







paolosa
00mercoledì 17 gennaio 2007 14:13
Allora..
Prima risposta a Vega

4) l'articolo dice si definisce cane con aggressivita' non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrita' fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale. E' sbagliato???

Non e' sbagliato in linea teorica...in pratica....dimostrami il minaccia di ledere e il controllato dal proprietario...si intende controllato solo se e' al guinzaglio? Bhe, non lo dice...e se il tipo e' in casa mia senza la mia autorizzazione ed il cane lo minaccia o peggio lo morde?
E poi, tu che conosci i cani puoi dare un giudizio, ma la vecchietta che e' in giro col meticcio di 15 cm, e si spaventa anche davanti a un qualsiasi cane alto piu' di 25 cm....cosa interpreta o intende per aggressività? E se non ci sono testimoni e il tuo bravissimo pit gli si e' avvicinato solo per annusare la cagnetta??? A chi pensi che creda il giudice di pace ...al tuo cane pericoloso, o al suo povero meticcio?

Per quanto riguarda l'assicurazione, sfondi una porta aperta, io ho quella del capo famiglia che copre i danni anche del cane, ma credi che siano tutti cosi'?...Abbandono il pit e mi porto a casa un bel corso..che e' anche piu' moda oggi [SM=g27811]

Riguardo comunque all'ordinanza, io contesto piu' il metodo che la sostanza, anche se mi lascia esterefatto pure quella, e cioe' come si possano accostare collare elettrico, taglio delle corde vocali, e interventi estetici.......Poi su code e orecchie, penso sia una battaglia persa, anche se io rimango dell'idea che l'intervento su orecchie e coda non sia una barbarie, ma un punto dell'aspetto estetico su cui il boxer e' stato costruito...(perche' il boxer non e' prodotto di una selezione naturale ma antropica)e che un boxer coduto e orecchiuto...non e' piu' boxer...ma soprattutto un doberman coduto e orechhiuto non e' piu' un doberman....E' una mia personalissima idea e chiudo qui'....

Per baba...caliamo un velo pietoso sulla legislazione italiana in cui quasi nessuna legge corregge o annulla le precedenti, lasciandole tutte in vigore almeno parzialmente e cioe' solo nei punti non contraddetti espressamente o non soppressi.....
bababiggy
00mercoledì 17 gennaio 2007 15:47
caliamo un velo pietoso sulla legislazione italiana
Paolo, pure su quella tedesca [SM=g27828] ; l' esempio che vi ho fatto dei miei integri ed amputati ed in particolar modo di quelli che poi sono andati in Germania l' ho fatto per dare una, anche se piccola, indicazione proprio sul fatto che pure chi ha una legge in difesa degli animali non sempre è coerente/perfetto al 100% [SM=g27828] .

A parte questo, in generale, mi duole un pochino oppure manco di comprendonio io ma mi sembra che non si riesca a fare una distinzione tra un ordinanza/oppure una legge che si occupa di maltrattamento degli animali ed una legge IN DIFESA/ a protezione degli animali.

Per questa ' cosa ' qua invece:
quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrita' fisica di una persona o di altri animali
e l' esempio fatto da Paolo:
se il tipo e' in casa mia senza la mia autorizzazione ed il cane lo minaccia o peggio lo morde

che mi piaccia o no non ha alcuna importanza:
a) una cosa è un tizio che si trova senza il vostro/nostro consenso sulla vostra/nostra proprietà
b) tutt' altra storia è la possibile ' reazione ' del cane; va ' dimostrata ' appunto LA PROVOCAZIONE/minaccia precedente da parte del tizio indesiderato se il cane.....reagisce




paolosa
00mercoledì 17 gennaio 2007 16:10
Esatto Baba, in Italia esiste una norma che si chiama...Eccesso di difesa, quindi se io di notte trovo un'estraneo in casa, in teoria potrei solo intimagli a voce di andarsene e se lui mi aggredisce, allora potrei reagire..in modo commisurato all'attacco....
Ma non vorrei entrare in questo, piuttosto nel fatto che esiste una legge sulla protezione degli animali che non parla assolutamente di amputazioni, e una ordinanza che la vieta in un contesto che non centra nulla ( amio modo di vedere...)
Del tipo...buttala li e vediamo come va.......
MaraPoldo
00mercoledì 17 gennaio 2007 16:18
"si definisce cane con aggressivita' non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrita' fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale"

Quindi il mio cane che abbaia ad un altro per la strada perchè gli sta sulle scatole è considerato aggressivo ?

E come si definisce se il proprietario controlla o meno questo ipotetico comportamento aggressivo? Se io a Poldo dico NO ma sto cane gli sta sulle balle del mio NO se ne frega altamente,quindi? Lo sopprimiamo? Oppure basta che io abbia abbastanza muscoli per tenere il guinzaglio?

Insomma...sta ordinanza è una VACCATA punto e basta [SM=g27826]
bababiggy
00mercoledì 17 gennaio 2007 16:22
se non erro c'è ne una sul maltrattamento invece; piace non piace....altra storia. Ma si come ci sono poi nel contesto ' code ' anche possibile ' rotture ', ferite e storie varie da tener presente e c'è pure la storia sulla ' classificazione ' delle deviazioni........credo che ci vorrà ( piaccia o non piaccia l'è un altra storia ) a questo punto un qualcosa di specifico nella legge in difesa degli animali.
bababiggy
00mercoledì 17 gennaio 2007 16:28
Mara, io non voglio accendere chi sa quale discussione e/o insistere chi sa su che cosa poi ma il mio NO al mio cane devono contare per il mio cane un pò più di quello che lui si mette in testa di voler fare.
paolosa
00mercoledì 17 gennaio 2007 16:31
vedi baba..potremmo stare qui' ore a disquisire, il problema che e' un'ordinanza come al solito fatta da un politico che non ha nessuna esperienza in materia...quindi una pessima ordinanza.....
MaraPoldo
00mercoledì 17 gennaio 2007 18:27
Re:

Scritto da: bababiggy 17/01/2007 16.28
Mara, io non voglio accendere chi sa quale discussione e/o insistere chi sa su che cosa poi ma il mio NO al mio cane devono contare per il mio cane un pò più di quello che lui si mette in testa di voler fare.




Anche io vorrei fosse così,e giuro che ci stiamo lavorando davvero tanto con l'educatore,è solo in questa situazione,e non sempre tra l'altro,che sembra letteralmente sordo ad ogni mio richiamo,e succede solo al guinzaglio.
Se richiamato in qualsiasi altra situazione si ferma o torna a seconda dell'ordine dato.

Rimane la questione di quanto sia arbitrario il giudizio su pericolosità del cane e sul fatto che venga considerato aggressivo.
Quali sono i paramentri di giudizio?
E' aggressivo perchè abbaia? Allora sono aggressivi tutti i pincher e i terrier del mondo !!!

A me non è davvero chiaro cosa vuol dire " lede o minaccia di ledere "

Processo alle intenzioni?

Allora vietiamo anche il tenere un sasso in tasca perchè...non si sa mai...se lo tiro faccio male!!! [SM=g27816] [SM=g27816]

gaejuly
00mercoledì 17 gennaio 2007 21:10
ma non sarebbe meglio andare in piazza a protestare? l´ordinanza cé e sara valida... e poi se non é vietato fare le expo... non cambiara nulla e si continua a tagliare code e orecchie.

baba, la mia cucciolona ha la coda tagliata... posso fare expo in germania o no? (ce chi dice si, chi no) posso fare ipo,vpg, bh,ad e ztp? o no?

bohhhhh :(

ciao ciao
bababiggy
00mercoledì 17 gennaio 2007 21:45
Ciao Gae, quando c'è chi dice si e chi dice no consiglio di andare alla fonte, in questo caso VDH ( enci tedesco ) oppure puoi informartianche presso i vari ministeri ' coinvolti ' ( agricolo, interni, ad esempio ). Cmq. quanto segue, in sintesi sono le date inerenti al divieto per le EXPO (!!!.....esposizioni )in Germania:

Ausstellungsverbot für tierschutzwidrig kupierte Hunde
Nach der neuen Tierschutz-Hundeverordnung gilt ab 01. Mai 2002 ein Ausstellungsverbot für folgende Hunde aus dem In- und Ausland:
Ohren/ orecchie kupiert/ amputati dopo il nach dem 01.01.1987
Rute/ coda kupiert/ amputati dopo il nach dem 01.06.1998
(Ausnahme: Jagdliche Verwendung gemäß deutschem Tierschutzgesetz).
Das Ausstellungsverbot gilt nicht in den Ausnahmefällen, wenn eine medizinische Indikation vorliegt - eine entsprechende Bescheinigung ist der Meldung beizufügen.

Come vedi è presente l' esenzione per i cani che trovano ' utilizzo ' nella caccia, da legge in difesa degli animali, tedesca . Attenzione sui ' certificati per indicazione medica '.........


luporosso86
00mercoledì 17 gennaio 2007 22:14
certo io non sò dove vivete voi. ma devo dire che per certi versi questa ordinanza che non differisce poi troppo da quella precedente a mio avviso alla fine in determinati posti sia appropriata.

è ovvio che è generica per alcuni aspetti, ma è anche vero che chi capisce un pò di diritto sà che in tali casi le questioni andranno discusse una per una, caso per caso se ci fosse una causa o processo civile ecc ecc.

tuttavia dicevo, non sò dove vivete, perchè vi posso testimoniare in prima persona che ad esempio nel mio popolarissimo quartiere di roma la situazione dei cani è nettamente migliorata da 10 anni a questa parte.
quando uscivo col mio primo cane era frequente incontrare fanatici pazzi con cani per "moda" pericolosi e aggressivi che li incattivivano e li facevano apscolare tranquillamente per i parchi pubblici divertendosi ad aizzarli contro barboncini bartardini o randagi di sorta.
se andate al canile di roma, rimarrete sconvolti dal numero di pitbull che ci sono. da quando è stato aperto i pittbul sono da sempre più della metà dei cani presenti.
moltissimi comprati da gente senza scupoli e incattiviti per gioco, e poi abbandonati. allora la prevenzione in qualche modo si dovrebbe fare, ma gli allevatori molto spesso se ne fregano di affidare a persone equilibrate o meno i loro cani, il denaro gli offuscherà la cosceinza.

inoltre tutti i gironi si sente di bambini e eprsone sbranate da cani furibondi.
quindi è ovvio che un ministero qualsiasi debba emanare velocemente un ordinanza che in qualche modo calmi l'opinione publica, perchè noi proprietari sappiamo benissimo che tutti i cani sono potenzialmene buonissimi o cattivi a seconda di come si trattano, ma i giornali non propagandano questo e la gente ovviamente ha paura.

purtroppo con tutti i problemi che abbiamo in italia vedo difficile che venga fatta a breve una legge ad hoc. e me ne stupirei anche, ma forse è l'unica misura che potrebbe mettere daccordo tutti.

vediamo come va per ora...
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