Qual è la legge secondo cui si può cedere un cucciolo solo dopo i 60 giorni?

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gaiaboxer
00giovedì 13 novembre 2008 15:39
Sono stanca di leggere nei forum dedicati ai cani che ci sono ancora persone che cedono e/o prendono un cucciolo prima dei 60 giorni di vita. [SM=x1153462]
Vorrei sapere da voi se potete dirmi il numero esatto della legge che lo vieta (e le eventuali sanzioni). Almeno quando scrivo qualcuno mi prenderà sul serio!! So già del regolamento Enci. Ma so che c'è anche una legge (anche se in internet non sono riuscita a trovarla).
Grazie a quanti mi risponderanno! [SM=x1153472]
Framac.
00giovedì 13 novembre 2008 16:17
sicura che esista una legge che lo vieta???
Cati-Salvo-Zeus
00giovedì 13 novembre 2008 16:29
esatto... c'è una legge?...
non credo... apparte i controlli asl (se non erro) e comunque inutili da questo punto di vista...
conosco gente che si è presa cuccioli a 2 settimane di vita...

se proprio si deve fare una legge io opto per i 3/4 mesi
Vega boxer
00giovedì 13 novembre 2008 18:11
Se la cucciolata è iscritta all'Enci teoricamente fino ai 60 gg può esserci il controllo di cucciolata, per cani non iscritti non c'è nessuna legge
mauro_64
00giovedì 13 novembre 2008 18:37
Re:
Vega boxer, 13/11/2008 18.11:

Se la cucciolata è iscritta all'Enci teoricamente fino ai 60 gg può esserci il controllo di cucciolata, per cani non iscritti non c'è nessuna legge



c'e eccome ,anagrafe canina , il cedente deve mirocippare il cucciolo prima di consegnarlo e, darlo dopo 6o gg

ma coi cani dell' est hanno altre scappatoie .........intanto falsificano le date di nascita e, provenienza
[SM=x1153392] [SM=x1153393]
Ale e Casper
00giovedì 13 novembre 2008 18:47
Vega boxer, 13/11/2008 18.11:

Se la cucciolata è iscritta all'Enci teoricamente fino ai 60 gg può esserci il controllo di cucciolata, per cani non iscritti non c'è nessuna legge



Qui trovi la prova di quello che ti ha detto Vega boxer
www.enci.it/documenti/MODELLOA_2007.pdf
in cui si legge e si sottoscrive:
"Con la sottoscrizione del presente modello, l’allevatore dichiara di autorizzare, senza alcuna riserva, condizione od opposizione, il controllo della cucciolata, fino al 60° giorno dalla nascita dei cuccioli, da parte dell’Ufficio Centrale del Libro genealogico o della Delegazione competente per territorio."

Si tratta del modello A che va presentato all'ENCI entro il 25 giorni dalla nascita dei cuccioli e che insieme al modello B (da presentare entro i 90 gg) fa ottenere poi il pedigree ai cuccioli.

Poi bisognerebbe trovare quello che ti ha appena detto Mauro



gaiaboxer
00giovedì 13 novembre 2008 19:29
Re: Re:
mauro_64, 13/11/2008 18.37:

c'e eccome ,anagrafe canina , il cedente deve mirocippare il cucciolo prima di consegnarlo e, darlo dopo 6o gg ma coi cani dell' est hanno altre scappatoie .........intanto falsificano le date di nascita e, provenienza [SM=x1153392] [SM=x1153393]



Mmmmm, al cucciolo si può fare il microchip anche prima dei 60 giorni. E obbligatorio microchippare il cane entro i 60 giorni per la legge contro il randagismo. Questo sì. Ma se un cagnaro fa mettere il microchip a 40/50 giorni...ecco fatto...lo può cedere..

Eppure in internet tutti dicono che c'è una legge che vieta di cedere cuccioli prima del compimento dei 2 mesi. Ma nessuno dice quale sia!!
Forse si riferiscono solo alle disposizioni Enci che tutti gli allevatori con affisso devono firmare...
Ma tutti gli altri?
Insomma, io ne leggo veramente molte di storie su cuccioli venduti a 45 giorni! Possibile che non ci sia una legge??? [SM=g27816]
Ale e Casper
00giovedì 13 novembre 2008 19:33
Anche senza affisso firmi il modello A se vuoi dare il pedigree.
Però parliamo sempre di ENCI...dell'anagrafe canina io non so dirti nulla!
[SM=x1153424]
kimotrillyaida
00giovedì 13 novembre 2008 19:45

Ma se un cagnaro fa mettere il microchip a 40/50 giorni...ecco fatto...lo può cedere..



Ho fatto inoculare microchip ai miei a 45 giorni esatti di vita, questo non vuol dire niente ! O sono cagnara pure io ?
Ale e Casper
00giovedì 13 novembre 2008 21:09
Credo che gaia intendesse dire un cagnaro che mai e poi mai terrebbe i cuccioli per 60 gg fa mettere microchip a 40/50 gg e a quel punto li può dare via...non che è cagnaro a seconda della data del microchip altrimenti io 2 microchip li ho dovuti mettere (costretta per amputazione code malformate) a 3 gg di vita...pensa quanto sarei cagnara io! [SM=x1153450]
Dai non prendiamo sempre tutto per il lato storto [SM=x1153397]
Spyryt
00giovedì 13 novembre 2008 22:18
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI.

ORDINANZA 6 agosto 2008

Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina. (in GU n. 194 del 20-8-2008)

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo»;
Visti, in particolare gli articoli 2 e 3 della predetta legge n. 281 del 1991, concernenti, rispettivamente, l'obbligo di tatuare i cani e l'istituzione dell'anagrafe canina;
Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 concernente «Recepimento dell'Accordo Stato-regioni, del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52, del 4 marzo 2003;
Visto, in particolare, l'art. 3 del predetto Accordo del 6 febbraio 2003, il quale prevede l'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina, da effettuare da parte del proprietario o del detentore di cani;
Visto, inoltre, l'art. 4, comma 1, lettera a) del predetto Accordo del 6 febbraio 2003, il quale ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2005, l'introduzione del microchip quale sistema unico ufficiale di identificazione dei cani;
Considerata la necessita' di assicurare una compiuta ed uniforme applicazione, sull'intero territorio nazionale, della normativa concernente l'identificazione dei cani e la gestione dell'anagrafe canina, al fine poter svolgere un efficace controllo della popolazione canina;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare disposizioni per arginare il dilagare del fenomeno dell'abbandono dei cani, che alimenta il randagismo dei medesimi;
Considerati i rilevanti problemi di salute pubblica derivanti dal predetto randagismo dei cani, quali il possibile diffondersi di malattie infettive, l'incremento degli incidenti stradali, i casi di aggressione dei cani rinselvatichiti e l'incremento dello stesso randagismo;
Ritenuta, altresi', la necessita' e l'urgenza di far effettuare in maniera contestuale l'identificazione e la registrazione di tutta la popolazione canina presente sul territorio nazionale, utilizzando strumenti e modalita' uniformi per tutte le regioni e province autonome, allo scopo di anagrafare il maggior numero possibile degli animali in questione e consentirne un controllo ed una gestione adeguati;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;

ORDINA

Art. 1.

1. E' obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani, in conformita' alle disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ed alla presente ordinanza.
2. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore di cani di eta' superiore ai due mesi e' tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
3. L'adempimento di cui al comma 2, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato:
a) dai veterinari pubblici competenti per territorio;
b) da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale, secondo modalita' definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
4. I veterinari che provvedono all'applicazione del microchip devono contestualmente effettuare la registrazione nell'anagrafe canina dei soggetti identificati. Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprieta'.
5. Il proprietario o detentore di cani gia' identificati ma non ancora registrati e' tenuto a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
6. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cani identificati, in conformita' alla legge 14 agosto 1991, n. 281, mediante tatuaggio leggibile e gia' iscritti nell'anagrafe canina.
7. I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all'anagrafe canina, nell'espletamento della loro attivita' professionale, devono verificare la presenza dell'identificativo. Nel caso di mancanza o di illeggibilita' dell'identificativo, il veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.

Art. 2.

1. E' vietata la vendita di cani di eta' inferiore ai due mesi, nonche' di cani non identificati e registrati in conformita' alla presente ordinanza.



Art. 3.

1. Con provvedimento da sancire in sede di Conferenza Stato-regioni, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, definisce le modalita' tecniche ed operative per assicurare l'interoperativita' della banca dati canina nazionale con le anagrafi canine regionali. Il medesimo provvedimento individuera' un unico documento di identificazione e registrazione del cane, che dovra' essere adottato in sostituzione dell'attuale certificazione.

Art. 4.

1. I comuni sono tenuti ad identificare e registrare in anagrafe canina, a cura del servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti o catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate; il titolare della struttura dove il cane e' ricoverato e' il detentore dell'animale.
2. Il sindaco e' responsabile delle procedure di cui al comma 1.
3. I comuni dotano la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.

Art. 5.

1. Il microchip di identificazione dei cani puo' essere prodotto e commercializzato unicamente da soggetti registrati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in conformita' all'allegato 1.
2. Coloro che gia' producono o commercializzano microchip devono provvedere alla registrazione di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali registra i produttori e i distributori di microchip ed assegna loro una serie numerica di codici identificativi elettronici.
4. I microchip possono essere venduti solamente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, alle aziende sanitarie locali, ai veterinari di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) e alle facolta' di medicina veterinaria che hanno un ambulatorio aperto al pubblico.
5. I produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilita' dei lotti dei microchip venduti.
6. E' vietato utilizzare serie numeriche diverse da quelle assegnate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e i soggetti di cui all'art. 1, comma 3 possono utilizzare microchip gia' in loro possesso, fino a completo smaltimento delle scorte.
7. E' consentita la commercializzazione di microchip con serie numerica non assegnata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, fino alla data del 31 marzo 2009.
8. I dispositivi di lettura di microchip devono essere ISO compatibili.

Art. 6.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assegnano ai direttori generali delle aziende sanitarie locali l'obiettivo di provvedere, nell'ambito delle rispettive competenze, alla attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, dell'Accordo Stato-regioni del 6 febbraio 2003 e della presente ordinanza.
Art. 7.

1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia di ventiquattro mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.

Roma, 6 agosto 2008
p. il Ministro: Martini Registrata alla Corte dei conti l'11 agosto 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 121

Al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario
Ufficio VI
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma
Ale e Casper
00giovedì 13 novembre 2008 23:33
GRANDE SIMOOOOO!!! [SM=x1153382] [SM=x1153382] [SM=x1153382]
Questa è una novità anche per me...non sapevo dove trovarla e nemmeno ci fosse se non per Mauro oggi che mi ha fatto pensare!
Sai a quanti la si schiafferà in faccia??? [SM=g27823]
amelialastrega
00venerdì 14 novembre 2008 07:50
Ok...vieta la vendita...ma se li regalo?????????
ahahahahahahahahha
powermax@
00venerdì 14 novembre 2008 08:34
Re:
amelialastrega, 14/11/2008 7.50:

Ok...vieta la vendita...ma se li regalo?????????
ahahahahahahahahha



L'hai detto ehhhh? [SM=x1153397] [SM=x1153397] [SM=x1153397] [SM=x1153450]


Argo-Airi
00venerdì 14 novembre 2008 08:55
Re:
amelialastrega, 14/11/2008 7.50:

Ok...vieta la vendita...ma se li regalo?????????
ahahahahahahahahha


hi hi hi... mi hai anticipato "perfida" streguccia.... [SM=g27828] [SM=x1153382] [SM=x1153450]


gaiaboxer
00venerdì 14 novembre 2008 09:10
Re:
Ale e Casper, 13/11/2008 21.09:

Credo che gaia intendesse dire un cagnaro che mai e poi mai terrebbe i cuccioli per 60 gg fa mettere microchip a 40/50 gg e a quel punto li può dare via...non che è cagnaro a seconda della data del microchip altrimenti io 2 microchip li ho dovuti mettere (costretta per amputazione code malformate) a 3 gg di vita...pensa quanto sarei cagnara io! [SM=x1153450]
Dai non prendiamo sempre tutto per il lato storto [SM=x1153397]



Hai capito esattamente ciò che intendevo! Se un truffatore e incompetente mette il microchip prima dei 60 giorni, può vendere il cuciolo prima dei 2 mesi, tutto qui! Anch'io ho fatto mettere i microchip prima dei 2 mesi, ma i boxerini se ne sono andati dopo i 60 gg!
gaiaboxer
00venerdì 14 novembre 2008 09:13
Re:
Perfetto, grazie mille!! [SM=g27811]
animabella.
00venerdì 14 novembre 2008 12:04
Re:
amelialastrega, 14/11/2008 7.50:

Ok...vieta la vendita...ma se li regalo?????????
ahahahahahahahahha




ma possibile che in italia ...fatta la legge ..trovata la truffa!
mauro_64
00venerdì 14 novembre 2008 14:03
Re:
amelialastrega, 14/11/2008 7.50:

Ok...vieta la vendita...ma se li regalo?????????
ahahahahahahahahha




in teoria anche se li regali ,li devi cippare tu e consegnare dopo il 60'
Cati-Salvo-Zeus
00venerdì 14 novembre 2008 14:53
non è vero io regalo e chippo quando voglio...
mica ci son leggi sui regali che faccio a un cognato?
capisci a me!
ragazzi... inutile dire o fare... chi vuole tira acqua al suo mulino.
non fatemi dire negligenze di allevatori famosi per favore.
La legge non è così rigida come può sembrare. L'onestà sta in noi.
gaiaboxer
00venerdì 14 novembre 2008 15:33
Re:
Ale e Casper, 13/11/2008 21.09:

Credo che gaia intendesse dire un cagnaro che mai e poi mai terrebbe i cuccioli per 60 gg fa mettere microchip a 40/50 gg e a quel punto li può dare via...non che è cagnaro a seconda della data del microchip altrimenti io 2 microchip li ho dovuti mettere (costretta per amputazione code malformate) a 3 gg di vita...pensa quanto sarei cagnara io! [SM=x1153450]
Dai non prendiamo sempre tutto per il lato storto [SM=x1153397]



Esattamente! Grazie!! [SM=g27811]

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